CV229 - EUROPCAR ITALIA-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Allegato al provvedimento n. 30175

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 maggio 2022 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo.

In data 2 luglio 2021, è stato avviato il procedimento CV229 - EUROPCAR ITALIA - SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE nei confronti della società Europcar Italia S.p.A. (di seguito, “Europcar”, “Parte” o “professionista”).

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nei “Termini e Condizioni di Noleggio” (di seguito, anche TCN) predisposti da Europcar per l’attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito https://www.europcar.it/it-it. I predetti termini e condizioni generali sono inoltre integrati da un apposito “Listino Europcar Italia - Valido da Aprile 2020” (di seguito, Listino), anch’esso rinvenibile sul sito del professionista.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola penale di seguito trascritta, derivante dalle disposizioni contenute nell’articolo 11 TCN, così come integrate dall’articolo 6 TCN e dalla tabella riportata nel citato Listino:

11 - Quali sono gli ulteriori costi/oneri che potrei essere chiamato a pagare?

Europcar potrebbe anche addebitarLe ulteriori importi connessi ai vari eventi che possono occorrere in caso di incidenti avvenuti nel corso del Periodo di Noleggio e/o in relazione a come Lei ha utilizzato il Veicolo. L’ammontare (inclusivo di I.V.A., se applicabile) di tali oneri è elencato nel Listino Europcar allegato alla email di conferma (se Lei ha effettuato una prenotazione online) e disponibile nella sezione “Termini e Condizioni” del sito www.europcar.it e presso le nostre stazioni di noleggio. Tali oneri includono, senza pretesa di esaustività:

- la Penale per la violazione delle norme che regolano la circolazione dei veicoli. In caso di inadempimento all’obbligo contrattuale da Lei assunto ai sensi dell’art. 6, di rispettare le norme sulla circolazione dei veicoli, comprovato da notifica/ comunicazione ad Europcar di verbale per sanzioni amministrative da parte delle competenti autorità (ad es.: Polizia Stradale, Enti Autostradali, Capitaneria di Porto, Carabinieri, ecc.) il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad Europcar una penale contrattuale, non inclusiva del costo della sanzione, pari all’importo riportato sulla lettera di noleggio e/o sul Listino Europcar di tempo in tempo vigente, ed a rimborsare quest’ultima dell’ammontare della/e sanzione/i e/o pedaggi eventualmente anticipati da Europcar. In questi casi, quando possibile, Europcar provvederà a richiedere alle autorità competenti la rinotifica presso di Lei del verbale, ove ciò non fosse possibile, Europcar provvederà a pagare la relativa sanzione e ad addebitarle l’importo della sanzione e della predetta penale;

[…]”. 

6 - Quali sono i miei obblighi nei confronti del veicolo?

Quando si noleggia un veicolo presso Europcar, Lei e ciascun Conducente dovete ottemperare ai seguenti obblighi:

[…]

- Lei e/o qualsiasi Conducente deve guidare il Veicolo in conformità alle norme sulla circolazione dei veicoli applicabili nel Paese in cui conduce il Veicolo, accertandosi di essere a conoscenza della normativa che disciplina la guida del Paese

[…]”.

Per quanto concerne, nello specifico, l’indicazione dell’ammontare delle varie penali, questa è disponibile nell’apposita tabella relativa a “Penali e Addebiti” riportata nel Listino, in cui alla voce “Penale per sanzioni amministrative” corrispondono i seguenti importi: “€ 56,00 (IVA esente) per pedaggio autostradale” e “€ 45,00 (IVA esente) per infrazioni Codice della Strada”.

[OMISSIS]

In ogni caso, anche alla luce dell’entrata in vigore della novella all’art. 196 CDS ed al fine di migliorare ulteriormente l’intellegibilità delle clausole, Europcar ha comunicato che entro il 31 ottobre 2022 modificherà l’art. 11, punto 2 dei TCN come segue (in grassetto le modifiche; interlineate le parti eliminate): 

Europcar potrebbe anche addebitarLe ulteriori importi connessi ai vari eventi che possono occorrere in caso di incidenti avvenuti nel corso del Periodo di Noleggio e/o in relazione a come Lei ha utilizzato il Veicolo. L’ammontare (inclusivo di I.V.A., se applicabile) di tali oneri è elencato nel Listino Europcar allegato alla email di conferma (se Lei ha effettuato una prenotazione online) e disponibile nella sezione “Termini e Condizioni” del sito www.europcar.it e presso le nostre stazioni di noleggio. Tali oneri includono, senza pretesa di esaustività:

- il pagamento di una Penale per la violazione dell’obbligo contrattuale di rispettare le norme che regolano la circolazione dei veicoli. In caso di inadempimento all’obbligo contrattuale da Lei assunto ai sensi dell’art. 6, di rispettare le norme sulla circolazione dei veicoli, comprovato da notifica/ comunicazione ad Europcar di verbale per sanzioni amministrative da parte delle competenti autorità (ad es.: Polizia Stradale, Enti Autostradali, Capitaneria di Porto, Carabinieri, ecc.) il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad Europcar una penale contrattuale, non inclusiva del costo della sanzione, pari all’importo fisso riportato sulla lettera di noleggio e/o sul Listino Europcar di tempo in tempo vigente, di €40,00 (quaranta), oltre a ed a rimborsare a Europcar quest’ultima dell’ammontare della/e sanzione/i e/o pedaggi eventualmente anticipati da Europcar . In questi casi, quando possibile, Europcar provvederà a richiedere alle autorità competenti la rinotifica presso di Lei del verbale, ove ciò non fosse possibile, Europcar provvederà a pagare la relativa sanzione e ad addebitarle l’importo della sanzione e della predetta penale. Il pagamento di una Penale a Europcar, oltre il costo della sanzione amministrativa, è finalizzato a scoraggiare il conducente dal tenere uno stile di guida non conforme alle norme vigenti, che può mettere in pericolo l’incolumità propria, dei passeggeri o di terzi e danneggiare il veicolo noleggiato o beni altrui. […]”.

 [OMISSIS]

Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto la clausola indicata al punto II del presente provvedimento che è connotata da profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo. Oltre alla clausola contestata nella comunicazione di avvio del procedimento, costituiscono oggetto di valutazione anche le modifiche che il professionista ha dichiarato di voler adottare entro il 31 ottobre 2022, così come indicate nella memoria conclusiva e riportate nella precedente sezione III.d.

[OMISSIS]

Nel caso di specie, la clausola penale descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell’interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell’intero contratto per adesione in cui è inserita (art. 34, comma 1, del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo” (art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo). 

[OMISSIS]

In considerazione della natura dell’attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di una contravvenzione comminata all’autoveicolo noleggiato, la previsione di una penale di € 45,00 o € 56,00 a carico del consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche della sanzione o di quanto dovuto per il pedaggio/parcheggio, risulta dunque ingiustificata e manifestamente sproporzionata nell’ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato) e (iii) all’entità degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l’importo della prevista penale può persino superare l’ammontare della sanzione stessa). In tali casi, peraltro, la funzione deterrente rispetto alle possibili infrazioni contestate è già svolta dalle sanzioni stabilite e graduate dal legislatore nonché da quelle applicate dagli altri enti accertatori (gestori autostradali e/o di parcheggi) . Di conseguenza, la clausola contrattuale in esame risulta determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l’applicazione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista riuscirebbe ad imporre sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale. 

[OMISSIS]

Europcar ha comunicato l’intenzione di adottare, entro il 31 ottobre 2022, una nuova formulazione dell’art. 11, punto 2, dei TCN che, tuttavia, non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà oggetto di accertamento. In particolare, permangono elementi di illiceità in relazione all’ammontare del nuovo importo della penale, pari a € 40,00, che risulta manifestamente eccessivo alla luce dell’accertata assenza di responsabilità solidale passiva in capo all’impresa di autonoleggio nonché in ragione sia della mera attività di comunicazione agli enti accertatori delle generalità del cliente responsabile dell’infrazione che lo stesso professionista, conseguentemente, tenuto a svolgere, sia del costo giornaliero del noleggio e degli importi delle sanzioni/pedaggi/parcheggi, tenuto conto peraltro che la funzione deterrente rispetto alle possibili infrazioni contestate è già svolta dalle sanzioni stabilite e graduate dal legislatore nonché da quelle applicate dagli altri enti (gestori autostradali e/o di parcheggi) accertatori. 

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta al punto II del presente provvedimento è vessatoria ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo; 

RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, che la nuova formulazione della clausola penale in esame, descritta al punto III. d) del presente provvedimento, non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del Consumo; 

[OMISSIS]

DELIBERA

 

a. che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l’applicazione di una penale di importo pari a € 45 o € 56 a carico del cliente consumatore in caso di violazione da parte di quest’ultimo del Codice della Strada o di mancato pagamento di pedaggio o parcheggio, accertati e notificati a Europcar Italia S.p.A. dall’ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2 lettera f), e 34 del Codice del consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b. che la nuova formulazione della clausola dell’art. 11, punto 2 dei TCN, che secondo quanto dichiarato da Europcar Italia S.p.A. dovrebbe entrare in vigore entro il 31 ottobre 2022, nella versione prodotta in atti con memoria del 29 aprile 2022, non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà accertati in relazione alla clausola attualmente vigente ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]

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